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venerdì 27 giugno 2014
giovedì 26 giugno 2014
Facciamo un po' di chiarezza sui #LibrettiImpianto #RicambiCaldaie #RCEE
Dopo le recenti indiscrezioni, ci teniamo a darti qualche informazione in merito alle scadenze dei Libretti d’ Impianto dopo le modifiche al Decreto Ministeriale del 10 Febbraio 2014.
#LibrettiImpianto
#RicambiCaldaie #RCEE
Non Solo Ricambi, ma anche consulenza e informazione tecnica per i nostri clienti…
domenica 15 giugno 2014
Catalogo PROMOZIONI Giugno 2014 - #Condizionamento, #RicambiCaldeie, #ManutenzioneCaldaie, #ProdottiCimici e tanto altro
Gentilissimo Utente
- Accessori
e Strumentazione per condizionamento: Bilancia elettronica, cercafughe gas, raccordi in ottone per condizionamento, flangiatubi, tagliatubi, sifone, pompa scarico condensa, nastro anticondensa, staffe, kit riduttore di pressione azoto, chiave dinamomometrica, recuperatore di gas freon con separatore e distillatore di olio, termometri ecc..
- Ricambi per caldaie originali Beretta, Vaillant, Ariston, Saunier Duval, Fer Ferroli; e
compatibili scambiatori, vasi d'espanzione, estrattore fumi, pressostato acqua e aria, scheda
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mercoledì 4 giugno 2014
Informazioni Utili su Nuovi Libretti Impianto, Rapporti Efficienza Energetica e condizionamento Chimico
Nuovo libretto d'impianto: Il decreto
sulla Gazzetta Ufficiale
Il
libretto d'impianto e di rapporto di efficienza energetica sono obbligatori
dall’ 1 giugno 2014
Ogni impianto termico, a partire dal
prossimo 1 giugno 2014, dovrà essere corredato di Libretto d'impianto per la climatizzazione
e di Rapporto di efficienza energetica
(come da allegato I del decreto 10 febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta
ufficiale il 7 Marzo)
Sul nostro sito potrai trovare informazioni sulla la nuova ModulisticaCliccando Qui dove potrai visionare anche:
·
cod. LIC37 Nuovo Libretto d'impianto (estivo/invernale)
predisposto per impianti fino a 5 gruppi Termici
·
cod. LIC38 Nuovo Libretto d'impianto
(estivo/invernale) predisposto per impianti fino a 5 gruppi Frigo
·
cod. RCT33 Nuovo Rapporto di Controllo per Efficienza Energetica per gruppi
termici (che sostituisce l' allegato G)
L’articolo 2 del
decreto disciplina i modelli di rapporto
di efficienza energetica: "1. A partire dal 1° giugno 2014, in
occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui
all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti
termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10
kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con
o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di
efficienza energetica di cui all’art. 8, comma 5, si conforma ai modelli
riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.
2. Il comma 1 non si
applica agli impianti termici alimentati
esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto".
"Eventuali integrazioni del libretto, apportate
dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi dell’art. 7, comma 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, sono predisposte sotto forma
di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del
libretto cui afferiscono – si legge nel testo pubblicato in G.U. -Gli allegati al presente decreto possono
essere resi disponibili anche dalle associazioni di categoria degli operatori
termoidraulici o da altri operatori del settore e dalle associazioni di
interesse senza alcuna modifica o integrazione, eccezion fatta per l’eventuale
aggiunta del logo delle associazioni, e con evidenziazione degli estremi del
decreto ministeriale di adozione".
Il responsabile dell’impianto ha facoltà
di selezionare e far compilare aggiornare solo le schede del libretto
pertinenti al tipo di impianto termico cui si riferisce il libretto stesso.
Stesso discorso vale per eventuali integrazioni dell’impianto con componenti o
apparecchi aggiuntivi.
"Nel caso di dismissione dall’impianto senza
sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal
responsabile dell’impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione".
"Per gli impianti esistenti alla data del 1°
giugno 2014, i 'libretti di centrale' ed i 'libretti di impianto', già
compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II
del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto".
Il testo ricorda
infine che "gli allegati I e II del
decreto ministeriale 17 marzo 2003 sono sostituiti dall’allegato I del presente
decreto. Gli allegati F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono sostituiti dagli allegati II, III, IV e V del presente decreto".
E sul
condizionamento Chimico...
Inoltre il nuovo libretto impianto, come
previsto dall’ Art. 8 – punto 1 – lettera C (La verifica della presenza e della
funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua dove previsti) del D.P.R.
n°74 del 2013, ripropone in modo ancora più esplicito il rispetto della norma
UNI 8065 e richiede in ogni tipo di impianto termico la verifica della presenza
del condizionante chimico.
Le disposizioni riguardanti i
condizionanti chimici (punti 5 e 6) però sono ancora scarsamente applicate o
non correttamente considerate dagli operatori del settore. Ad esempio: è
prevista la verifica della presenza del protettivo, ma la norma dice (punto
6.2) che deve essere accertata la quantità ritenuta sufficiente dal produttore
(a garantire un’adeguata protezione anticorrosiva e anti incrostante fino alla
prossima verifica dell’impianto), ma nel caso non vi sia il protettivo va
verificata la quantità di ferro e rame presenti nell’acqua e comunque va
verificato il pH che deve essere superiore a 7 e inferiore a 8 in presenza di
alluminio o leghe leggere.
Nella norma UNI non erano stati previsti
i trattamenti per gli impianti a bassa temperatura, ma comunque nelle linee di
principio (punto 5.4.3) è scritto che i condizionati chimici hanno la funzione
di proteggere i circuiti da fenomeni corrosivi e incrostanti, precisando che i
termini riportati sono volutamente generici perché i trattamenti devono essere
scelti in funzione delle caratteristiche costruttive dell’impianto.
Risulta quindi evidente che la stesura
del nuovo libretto di impianto, nel riportare per ogni singola tipologia di
impianto termico (gruppi termici - gruppi frigo - scambiatori – cogeneratori) e
per qualsiasi processo (climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria)
la voce “condizionamento chimico”, intende rimarcare che l’uso di un adeguato
condizionamento chimico di pulizia e protezione è fondamentale per il
mantenimento delle corrette condizioni di esercizio e per limitare gli sprechi
energetici. Va sottolineato che nel libretto di impianto va riportato il nome
del prodotto e la quantità utilizzata.
Pertanto gli operatori del settore
(progettisti – installatori – centri di assistenza tecnica) sono tenuti ad
utilizzare i condizionanti chimici e sono responsabili dell’efficacia e della
compatibilità di quanto immettono nell’impianto.
Sul nostro sito potrai trovare informazionisuli prodotti per condizionamento chimico dove
potrai visionare anche:
·
cod. IP100B Prodotto ad azione
anticorrosiva e antincrostante per gli impianti di riscaldamento ad alta
temperatura e/o di condizionamento
·
cod. I400B Prodotto per rimuovere efficacemente gli ossidi metallici negli
impianti di riscaldamento nuovi, compresi quelli contenenti parti in alluminio.
e tantissimi altri prodotti adatti per il condizionamento
chimico
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