mercoledì 4 giugno 2014

Informazioni Utili su Nuovi Libretti Impianto, Rapporti Efficienza Energetica e condizionamento Chimico

Nuovo libretto d'impianto: Il decreto sulla Gazzetta Ufficiale

Il libretto d'impianto e di rapporto di efficienza energetica sono obbligatori dall’ 1 giugno 2014

Ogni impianto termico, a partire dal prossimo 1 giugno 2014, dovrà essere corredato di Libretto d'impianto per la climatizzazione e di Rapporto di efficienza energetica (come da allegato I del decreto 10 febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 Marzo)

Sul nostro sito potrai trovare informazioni sulla la nuova ModulisticaCliccando Qui dove potrai visionare anche:

·                  cod. LIC32  Nuovo Libretto d'impianto (estivo/invernale)
·                  cod. LIC37  Nuovo Libretto d'impianto (estivo/invernale) predisposto per impianti fino a 5 gruppi Termici
·                  cod. LIC38  Nuovo Libretto d'impianto (estivo/invernale) predisposto per impianti fino a 5 gruppi Frigo

·                  cod. RCT33 Nuovo Rapporto di Controllo per Efficienza Energetica per gruppi termici (che sostituisce l' allegato G)
·                  cod. RCF34 Nuovo Rapporto di Controllo per Efficienza Energetica per gruppi Frigo

L’articolo 2 del decreto disciplina i modelli di rapporto di efficienza energetica: "1. A partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 8, comma 5, si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto".

"Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi dell’art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, sono predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono – si legge nel testo pubblicato in G.U. -Gli allegati al presente decreto possono essere resi disponibili anche dalle associazioni di categoria degli operatori termoidraulici o da altri operatori del settore e dalle associazioni di interesse senza alcuna modifica o integrazione, eccezion fatta per l’eventuale aggiunta del logo delle associazioni, e con evidenziazione degli estremi del decreto ministeriale di adozione".

Il responsabile dell’impianto ha facoltà di selezionare e far compilare aggiornare solo le schede del libretto pertinenti al tipo di impianto termico cui si riferisce il libretto stesso. Stesso discorso vale per eventuali integrazioni dell’impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi.

"Nel caso di dismissione dall’impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell’impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione".

"Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i 'libretti di centrale' ed i 'libretti di impianto', già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto".

Il testo ricorda infine che "gli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003 sono sostituiti dall’allegato I del presente decreto. Gli allegati F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono sostituiti dagli allegati II, III, IV e V del presente decreto".


E sul condizionamento Chimico...

Inoltre il nuovo libretto impianto, come previsto dall’ Art. 8 – punto 1 – lettera C (La verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua dove previsti) del D.P.R. n°74 del 2013, ripropone in modo ancora più esplicito il rispetto della norma UNI 8065 e richiede in ogni tipo di impianto termico la verifica della presenza del condizionante chimico.

Le disposizioni riguardanti i condizionanti chimici (punti 5 e 6) però sono ancora scarsamente applicate o non correttamente considerate dagli operatori del settore. Ad esempio: è prevista la verifica della presenza del protettivo, ma la norma dice (punto 6.2) che deve essere accertata la quantità ritenuta sufficiente dal produttore (a garantire un’adeguata protezione anticorrosiva e anti incrostante fino alla prossima verifica dell’impianto), ma nel caso non vi sia il protettivo va verificata la quantità di ferro e rame presenti nell’acqua e comunque va verificato il pH che deve essere superiore a 7 e inferiore a 8 in presenza di alluminio o leghe leggere.

Nella norma UNI non erano stati previsti i trattamenti per gli impianti a bassa temperatura, ma comunque nelle linee di principio (punto 5.4.3) è scritto che i condizionati chimici hanno la funzione di proteggere i circuiti da fenomeni corrosivi e incrostanti, precisando che i termini riportati sono volutamente generici perché i trattamenti devono essere scelti in funzione delle caratteristiche costruttive dell’impianto.

Risulta quindi evidente che la stesura del nuovo libretto di impianto, nel riportare per ogni singola tipologia di impianto termico (gruppi termici - gruppi frigo - scambiatori – cogeneratori) e per qualsiasi processo (climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria) la voce “condizionamento chimico”, intende rimarcare che l’uso di un adeguato condizionamento chimico di pulizia e protezione è fondamentale per il mantenimento delle corrette condizioni di esercizio e per limitare gli sprechi energetici. Va sottolineato che nel libretto di impianto va riportato il nome del prodotto e la quantità utilizzata.

Pertanto gli operatori del settore (progettisti – installatori – centri di assistenza tecnica) sono tenuti ad utilizzare i condizionanti chimici e sono responsabili dell’efficacia e della compatibilità di quanto immettono nell’impianto.

Sul nostro sito potrai trovare informazionisuli prodotti per condizionamento chimico dove potrai visionare anche:

·                  cod. IP100B  Prodotto ad azione anticorrosiva e antincrostante per gli impianti di riscaldamento ad alta temperatura e/o di condizionamento
·                  cod. I400B    Prodotto per rimuovere efficacemente gli ossidi metallici negli impianti di riscaldamento nuovi, compresi quelli contenenti parti in alluminio.

e tantissimi altri prodotti adatti per il condizionamento chimico





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